Entro
il 17 dicembre bisogna calcolare da zero l’Imu per l’intero anno, in base alle
aliquote decise dai Comuni, e poi sottrarre l’acconto versato a giugno e la
seconda rata per la prima casa pagata a settembre. Agli amanti del fai da te,
si da qualche suggerimento, anche se ormai, di tale argomento, ne siamo tutti ‘dotti’.
Primo passo.
Primo passo.
Rivalutare
la rendita catastale del 5% (moltiplicare per 1,05). Quindi applicare il
moltiplicatore:
160 per
la prima
casa e le pertinenze (cantine e soffitte con rendita autonoma, box o posti
auto, tettoie chiuse o aperte) (gruppo A e categorie catastali C/2-6-7), 140 altri fabbricati (gruppo catast. B e categ. C/3-4-5), 80 per uffici e studi privati (categ. catast.
A/10 e D/5), 60 altri fabbricati
(categ. catast. D, tranne D/5), 55
per negozi e botteghe (categ. catast. C/1).
Moltiplicare
la base ottenuta per l’aliquota comunale (da 4‰ a 6‰ per la prima casa; da 7,6‰
a 10,6‰ per altri immobili e dividere per 1000).
Sottrarre
€ 200: solo per la prima casa ed € 50 per ogni figlio, a carico o meno (a
scelta dei comuni), sotto i 26anni.
Esempio:
Rendita*rivalutazione*moltiplicatore*aliquota:1000-200€-detrazione
numero dei figli.
RIDUZIONI. Del 50% della base imponibile per: • per i fabbricati di interesse storico o
artistico e •
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Secondo passo.
Arrotondamento. Una volta completato il
calcolo dell’Imu, si procede all’arrotondamento all’euro. Per difetto, se dopo
la virgola c’è una cifra inferiore o uguale a 49 centesimi. Per eccesso, se
superiore ai 49 centesimi.
Attenzione: occorre suddividere il saldo
di dicembre tra quota destinata allo Stato (che in ogni caso rimane ferma
al 3,8 per mille) e quota comunale (la parte restante, in base alle nuove
aliquote). La suddivisione materiale delle due quote avviene nel momento in cui
si compila l’F24 o il bollettino di conto corrente, adoperando gli appositi
codici tributi.
Terzo passo.
Terzo passo.
Ci sono ancora da assoggettare
all’Imu i terreni (tutti i tipi) e
le aree edificabili.
Per maggiori approfondimenti
si rimanda al ministero del tesoro, dipartimento finanze:
Definiti questi importanti
passaggi siamo adesso tutti più felici
di poter pagare i debiti che, dal 1980 in poi, i nostri amati politici
hanno ‘generato’ per far contenti noi cittadini d’Italia. E’ doveroso e quindi
d’obbligo ringraziarli calorosamente e con affetto.
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