martedì 4 dicembre 2012

condominio e nuova riforma

casa&condominio
Dopo 70anni è in arrivo la nuova riforma del condominio (imminente pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale). I codici erano rimasti invariati dal 1942, mentre le esigenze e le convivenze nei condomini sono radicalmente cambiate. Le novità sono diverse a cominciare da:
Ø     1. figura dell’AMMINISTRATORE che viene riqualificata ed il cui mandato dura due anni e prevede:
  obblighi di formazione (diploma superiore e corsi specifici per chi svolge questa professione da meno di 1 anno);
  obblighi di trasparenza sui suoi dati professionali e sulla gestione finanziaria (informazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle pendenze). Al momento della nomina (o del rinnovo) dell'incarico deve specificare, l'importo del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi  che non vengano deliberati dell'assemblea;
  obbligo di stipulare una polizza di responsabilità professionale.
In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell'assemblea per revocare il suo mandato.
Ø     2. ASSEMBLEA. Per facilitare le decisioni si abbassano i quorum, cioè i numeri necessari per la validità dell'assemblea e delle sue delibere:
  per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei ‰ millesimi;
  per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
  per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Il quorum è ulteriormente ridotto per le delibere che riguardano la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, l'abbattimento di barriere architettoniche, il risparmio energetico, i parcheggi, le antenne e gli impianti telematici centralizzati.
Viene in contemporanea limitato l’(ab)uso della delega: se i condòmini sono più di 20, un singolo partecipante all'assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei millesimi.
Ø       3. RISCALDAMENTO. Il singolo condomino potrà staccarsi dall’impianto centralizzato se:
  il suo appartamento non è sufficientemente riscaldato per problemi tecnici all’impianto  condominiale che non vengono risolti nel corso di una stagione;
    il distacco non comporta squilibri che compromettono la normale erogazione di calore agli altri appartamenti.
Se il distacco comporta una spesa aggiuntiva chi si separa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto.
Ø        4. SCALE E ASCENSORE. Sono equiparati nel criterio di ripartizione delle spese.
Ø   5. ANTENNE. Viene riconosciuto il diritto del singolo condomino all'installazione dell'impianto di ricezione radiotelevisiva individuale.
Ø    6. ANIMALI. Sarà vietato vietare con regolamento condominiale la presenza di animali domestici nelle abitazioni.
Ø    7. SANZIONI. Le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.
Ø    8. CONDOMINIO ONLINE. Infine la riforma autorizza l'apertura di siti internet condominiali con pubblicazione online di tutta la documentazione assembleare (verbali, delibere) e dei dati contabili. Per l'attivazione del sito è necessario il 50% + 1 dei condomini intervenuti in assemblea e il 50% dei millesimi. Il sito dovrà essere protetto con password.

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