..sentenze
in cassazione
casa&condominio
1.
Frontalini dei balconi
2. Muretti delle terrazze a livello
3. Elementi decorativi del balcone
4.
I balconi sono di proprietà esclusiva
Cass. numero 176 del 15 gennaio 1986
Le
spese di manutenzione riguardanti il frontalino dei
balconi, che è un elemento della struttura esterna del balcone destinato a
garantire l’integrità architettonica dell’edificio come componente della
facciata, devono essere pagate da tutti i condomini (Trib.
Milano 26 settembre 1988). Gli elementi decorativi
situati al di sotto dei balconi sono parti comuni dell’edificio e pertanto le spese di
riparazione devono essere sostenute da tutti i condomini.
Cass. numero 1361 del 18 marzo 1989
Nel
condominio degli edifici, le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti
esterni dei muretti di recinzione delle terrazze a livello e
delle balconate di proprietà esclusiva, afferendo a elementi che costituiscono
parte integrante della facciata – oggetto di proprietà comune – e che si
inquadrano nell’aspetto estetico dell’edificio, sono a carico di tutti i
condomini e non soltanto dei proprietari esclusivi delle singole terrazze.
Cass. civ., sez. II, 19 gennaio
2000, n. 568
Gli elementi decorativi del balcone di
un edificio in condominio (nella specie, cementi decorativi relativi ai
frontali ed ai parapetti) svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto
all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico,
costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 3 c.c., con
la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini,
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199
I balconi, devono
considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto
costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e
non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio
condominiale, salvo che per i
rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che
inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva
dello stesso). Pertanto la manutenzione relativa ai balconi non può essere
oggetto di deliberazioni impositive di spese da parte dell'assemblea del
condominio. Infatti sono nulle e sottratte ai termini di impugnativa di cui
all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità, le delibere
condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione
di impugnabilità, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto inficiato da
nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello
dipende.
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