domenica 12 agosto 2012

Vivere il condominio

...sentenze in cassazione
casa&condominio
       1.    Rumori da calpestio oltre i limiti di legge: il costruttore risarcisce
       2.    Il giardino privato rientra nel calcolo delle tabelle millesimali
       3.    Tende
       4.    Verbali condominiali, attenti anche all'orario
Rumori da calpestio oltre i limiti di legge: il costruttore risarcisce
Sentenza del Tribunale di Torino: l’insufficiente isolamento acustico riduce del 20% il valore dell’immobile.
Il Tribunale di Torino ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa dell’insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

Il giardino privato rientra nel calcolo delle tabelle millesimali (condominiali).
Rientrano nei calcoli per redigere le tabelle millesimali anche i giardini privati, pur non facendo parte in senso stretto del fabbricato, così come anche autorimesse e cantine dei singoli condomini.
Tali elementi consentono un miglior godimento delle singole unità abitative con un aumento del valore patrimoniale dell’immobile, naturalmente laddove non siano state già approvate tabelle allegate al regolamento condominiale contrattuale.

Verbali condominiali, attenti anche all'orario...
Importante (e curiosa) sentenza della Cassazione - n. 1625/'07, inedita - che si incentra sugli orari di inizio e fine di un'assemblea condominiale risultanti dal verbale della stessa: "In tema di condominio degli edifici, - ha detto la Suprema Corte - è correttamente e congruamente motivata la sentenza di merito che, a causa dell'omessa verifica del quorum costitutivo, abbia annullato la delibera condominiale di un condominio composto da oltre cento partecipanti, sul rilievo che, avendo avuto la riunione inizio alle ore 14 e termine alle ore 14,15, era che in tempo così ristretto si fosse proceduto alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea".

Tende
I condomini possono far uso delle parti comuni per le utilità accessorie inerenti al godimento della propria proprietà esclusiva, anche nelle parti corrispondenti ai piani degli altri proprietari, quando tale utilizzazione non viene ad alterare la naturale funzione di sostegno dei muri medesimi; di conseguenza è ammissibile l'installazione di tende da attaccarsi alla base del balcone del piano superiore, con la sola limitazione che le stesse devono essere conformi al tipo approvato dall'assemblea.

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