...sentenze
in cassazione
casa&condominio
1. Rumori da calpestio oltre i limiti di legge: il
costruttore risarcisce
2. Il giardino privato rientra nel
calcolo delle tabelle millesimali
3. Tende
Rumori da calpestio oltre i limiti di
legge: il costruttore risarcisce
Sentenza del Tribunale di Torino: l’insufficiente
isolamento acustico riduce del 20% il valore dell’immobile.
Il Tribunale di Torino
ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo
pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa dell’insufficiente isolamento
acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di
legge.
Il giardino privato
rientra nel calcolo delle tabelle millesimali (condominiali).
Rientrano
nei calcoli per redigere le tabelle millesimali anche i giardini privati, pur
non facendo parte in senso stretto del fabbricato, così come anche autorimesse
e cantine dei singoli condomini.
Tali elementi consentono un miglior godimento delle singole unità abitative con un aumento del valore patrimoniale dell’immobile, naturalmente laddove non siano state già approvate tabelle allegate al regolamento condominiale contrattuale.
Tali elementi consentono un miglior godimento delle singole unità abitative con un aumento del valore patrimoniale dell’immobile, naturalmente laddove non siano state già approvate tabelle allegate al regolamento condominiale contrattuale.
Verbali
condominiali, attenti anche all'orario...
Importante (e curiosa) sentenza
della Cassazione - n. 1625/'07, inedita - che si incentra sugli orari di inizio
e fine di un'assemblea condominiale risultanti dal verbale della stessa:
"In tema di condominio degli edifici, - ha detto la Suprema Corte - è
correttamente e congruamente motivata la sentenza di merito che, a causa
dell'omessa verifica del quorum costitutivo, abbia annullato la delibera
condominiale di un condominio composto da oltre cento partecipanti, sul rilievo
che, avendo avuto la riunione inizio alle ore 14 e termine alle ore 14,15, era
che in tempo così ristretto si fosse proceduto alla verifica della regolare
costituzione dell'assemblea".
Tende
I
condomini possono far uso delle parti comuni per le utilità accessorie inerenti
al godimento della propria proprietà esclusiva, anche nelle parti corrispondenti
ai piani degli altri proprietari, quando tale utilizzazione non viene ad
alterare la naturale funzione di sostegno dei muri medesimi; di conseguenza è
ammissibile l'installazione di tende da attaccarsi alla base del balcone del
piano superiore, con la sola limitazione che le stesse devono essere conformi
al tipo approvato dall'assemblea.
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