venerdì 13 luglio 2012

vivere il condominio

...sentenze in cassazione
casa&condominio
        1.    Lastrico solare di uso comune come passatoia
        2.    Deleghe orali
        3.    Condominio minimo
        4.    Per la modifica alle tabelle millesimali basta la maggioranza

Lastrico solare di uso comune come passatoia
Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:
- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;
- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti.

Deleghe orali
La delega scritta non è obbligatoria se non in casi eccezionali, ma rimane consigliabile, per evitare contestazioni. La delega verbale e quella telefonica sono quindi possibili (Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251). Secondo una vecchia sentenza della Cassazione (20 novembre 1939, n. 3406) il mandato della moglie intestataria può ritenersi presunto al marito, se questi ha partecipato, nell'interesse della moglie, a tutte le assemblee di condominio.
Sovente il presidente dell’assemblea verifica personalmente con una telefonata se le deleghe verbali sono vere. Non ci pare però esistano responsabilità penali a carico del presidente che non abbia provveduto alla verifica della delega del condomino - scritta o orale - salva l'ipotesi in cui egli abbia avuto la certezza della sussistenza di un falso e, ciò nonostante, ne abbia fatto dolosamente uso per orientare in un certo senso le decisioni.

Condominio minimo
L'art. 1105 cod. civ. che stabilisce le regole di amministrazione della cosa comune è applicabile, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 cod. civ. in materia condominiale, solo nell'ipotesi di condominio minimo, costituito di due soli condòmini. In tutte le altre ipotesi le deliberazioni condominiali vengono assunte mediante le modalità e le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c. e alla ripartizione delle spese urgenti, eseguite senza la preventiva autorizzazione assembleare, si applica l'art. 1134 c.c.

Per la modifica alle tabelle millesimali basta la maggioranza
Per la modifica delle tabelle millesimali non contrattuali non occorre l'unanimità ma basta la sola maggioranza. Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n. 1812 ha precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2, CC e senza incorrere in alcuna nullità, la tabella di natura non contrattuale. La delibera assembleare potrà solo essere annullata solo nel caso in cui non tenga conto della disposizione di cui all’art. 1123, 1124, 1126 CC.

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