...sentenze in cassazione
casa&condominio
1. Lastrico solare di
uso comune come passatoia
2.
Deleghe orali
3.
Condominio minimo
4.
Per la modifica alle tabelle millesimali
basta la maggioranza
Lastrico
solare di uso comune come passatoia
Le spese di manutenzione di una
struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura
di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art.
1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando
a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto. Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile
condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse
sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di
una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può
applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:
- 1/3 a
carico di chi esercita il calpestio;
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;
ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.
-
pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i
condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;
-
intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;
-
il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del
proprietario dei locali sottostanti.
Deleghe orali
La delega
scritta non è obbligatoria se non in casi eccezionali, ma rimane consigliabile,
per evitare contestazioni. La delega verbale e quella telefonica sono quindi possibili
(Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251). Secondo una vecchia sentenza della
Cassazione (20 novembre 1939, n. 3406) il mandato della moglie intestataria può
ritenersi presunto al marito, se questi ha partecipato, nell'interesse della
moglie, a tutte le assemblee di condominio.
Sovente
il presidente dell’assemblea verifica personalmente con una telefonata se le
deleghe verbali sono vere. Non ci pare però esistano responsabilità penali a
carico del presidente che non abbia provveduto alla verifica della delega del
condomino - scritta o orale - salva l'ipotesi in cui egli abbia avuto la
certezza della sussistenza di un falso e, ciò nonostante, ne abbia fatto
dolosamente uso per orientare in un certo senso le decisioni.
Condominio
minimo
L'art. 1105 cod. civ. che stabilisce
le regole di amministrazione della cosa comune è applicabile, in forza del
rinvio contenuto nell'art. 1139 cod. civ. in materia condominiale, solo
nell'ipotesi di condominio minimo, costituito di due soli condòmini. In tutte
le altre ipotesi le deliberazioni condominiali vengono assunte mediante le
modalità e le maggioranze indicate nell'art. 1136 c.c. e alla ripartizione
delle spese urgenti, eseguite senza la preventiva autorizzazione assembleare,
si applica l'art. 1134 c.c.
Per la modifica alle
tabelle millesimali basta la maggioranza
Per la modifica delle
tabelle millesimali non contrattuali non occorre l'unanimità ma basta la
sola maggioranza. Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n.
Nessun commento:
Posta un commento