domenica 17 giugno 2012

vivere il condominio

...sentenze in cassazione
casa&condominio
  1. Fino a un anno di carcere per chi graffia l’auto del vicino.
  2. Limiti anche per i cani dei condomini: non possono abbaiare giorno e notte!
  3. Multa per chi utilizza condizionatori rumorosi in condominio.
  4. Videosorveglianza “privata”.

·                     Fino a un anno di carcere per chi graffia l’auto del vicino
I dispetti fra vicini di casa possono costare molto caro: coloro che graffiano la vettura di un vicino possono incorrere in multe fino a 309,00 euro o addirittura passare un anno in carcere. Come e accaduto a una signora che aveva graffiato l’auto di un vicino per una “vendetta condominiale”.
La seconda sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto applicabile al caso l’articolo 6351 del Codice penale che autorizza “la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro nei confronti di chiunque distrugge, deteriora in tutto o in parte o rende inservibili cose mobili”.
I giudici di legittimità hanno scritto che “sussiste l’ipotesi del deterioramento, in caso di danni procurati da una incisione della carrozzeria di un’autovettura, perché trattasi di condotta che non comporta una semplice alterazione estetica rimovibile con un intervento di ripulitura, ma un’alterazione dell’integrità materiale del veicolo che rende indispensabile un intervento ‘ripristinatorio’ perché altrimenti la parte della carrozzeria rimasta priva della protezione della vernice sarebbe lasciata esposta ai fenomeni atmosferici e di ossidazione”.
[Corte di Cassazione, Sez, II Penale, sentenza n. 34825 del 2008]
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·                     Limiti anche per i cani dei condomini: non possono abbaiare giorno e notte!?
I cani che vivono in un condominio non possono abbaiare giorno e notte disturbando i vicini di casa, ma è anche vero che i padroni devono osservare scrupolosamente il regolamento condominiale e limitare al massimo i rumori molesti prodotti dal cane, soprattutto nelle ore notturne.
In concreto non si può fare molto e la Cassazione, pur riconoscendo che i proprietari del cane non hanno osservato il regolamento condominiale, non li ha condannati a risarcire i danni patiti dal vicino disturbato e, inoltre, ha anche stabilito che, al fine di contribuire alla civile convivenza condominiale”, i condomini devono sforzarsi di comprendere episodi saltuari di disturbo da parte dei cani che vivono nel loro palazzo. [Corte di Cassazione, sentenza n. 7856 del 28 marzo 2008]
Di contro, il 14 febbraio del 2011, con la sentenza 715, la Cassazione ha confermato la sentenza del tribunale di Siracusa che condannava ad un ammenda di 400 Euro due coniugi rei del reato di cui all'articolo 659 del Codice penale per non aver impedito ai loro cani di abbaiare. In questo caso i cani, con il loro abbaiare, impedivano il normale riposo ai vicini di casa. [Corte di Cassazione, sentenza n. 715 del 14 febbraio 2011]

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·                     Multa per chi utilizza condizionatori rumorosi in condominio
E’ prevista una multa per chi disturba la quiete dei condòmini: lo ha stabilito la Cassazione. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha definitivamente condannato a pagare una multa di 300 euro, il proprietario di un impianto di condizionamento d’aria particolarmente rumoroso che aveva arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne, precisando che l’uso, anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso, fa scattare la multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che ”il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa”. [Cassazione 34240/2005]
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·                     Videosorveglianza “privata”
E’ da ritenersi lecita l’installazione di una telecamera per videosorveglianza, nel pianerottolo condominiale, che consenta esclusivamente al singolo condòmino la diretta osservazione della sua porta di ingresso e dell’area antistante la stessa. Non è invece ammissibile l’installazione di apparecchiature che consentano di osservare indiscriminatamente le scale, gli anditi ed i pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione dell’altrui diritto alla riservatezza (Trib. civ. Milano, 6 aprile 1992).
Lo stesso principio è stato ribadito nel provvedimento del Garante della privacy del 18 maggio 2006.


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