...sentenze
in cassazione
casa&condominio
- Fino a un anno di carcere per chi graffia l’auto del vicino.
- Limiti anche per i cani dei condomini: non possono abbaiare giorno e
notte!
- Multa per chi utilizza condizionatori rumorosi in condominio.
- Videosorveglianza “privata”.
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Fino a un anno di
carcere per chi graffia l’auto del vicino
I
dispetti fra vicini di casa possono costare molto caro: coloro che graffiano la
vettura di un vicino possono incorrere in multe fino a 309,00 euro o
addirittura passare un anno in carcere. Come e accaduto a una signora che aveva
graffiato l’auto di un vicino per una “vendetta condominiale”.
La
seconda sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto applicabile al caso
l’articolo 6351 del Codice penale che autorizza “la reclusione fino a un anno o
la multa fino a 309 euro nei confronti di chiunque distrugge, deteriora in
tutto o in parte o rende inservibili cose mobili”.
I
giudici di legittimità hanno scritto che “sussiste l’ipotesi del
deterioramento, in caso di danni procurati da una incisione della carrozzeria
di un’autovettura, perché trattasi di condotta che non comporta una semplice
alterazione estetica rimovibile con un intervento di ripulitura, ma
un’alterazione dell’integrità materiale del veicolo che rende indispensabile un
intervento ‘ripristinatorio’ perché altrimenti la parte della carrozzeria rimasta
priva della protezione della vernice sarebbe lasciata esposta ai fenomeni
atmosferici e di ossidazione”.
[Corte di Cassazione, Sez, II Penale,
sentenza n. 34825 del 2008]
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Limiti anche per i cani
dei condomini: non possono abbaiare giorno e notte!?
I
cani che vivono in un condominio non possono abbaiare giorno e notte
disturbando i vicini di casa, ma è anche vero che i padroni devono osservare
scrupolosamente il regolamento condominiale e limitare al massimo i rumori
molesti prodotti dal cane, soprattutto nelle ore notturne.
In
concreto non si può fare molto e la Cassazione, pur riconoscendo che i
proprietari del cane non hanno osservato il regolamento condominiale, non li ha
condannati a risarcire i danni patiti dal vicino disturbato e,
inoltre, ha anche stabilito che, al fine di contribuire alla civile
convivenza condominiale”, i condomini devono sforzarsi di comprendere episodi
saltuari di disturbo da parte dei cani che vivono nel loro
palazzo. [Corte di Cassazione, sentenza n. 7856
del 28 marzo 2008]
Di contro, il 14 febbraio del 2011, con la sentenza
715, la Cassazione ha confermato la sentenza del tribunale di Siracusa che
condannava ad un ammenda di 400 Euro due coniugi rei del reato di cui
all'articolo 659 del Codice penale per non aver impedito ai loro cani
di abbaiare. In questo caso i cani, con il loro abbaiare,
impedivano il normale riposo ai vicini di casa. [Corte di Cassazione, sentenza n. 715 del 14 febbraio 2011]
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Multa per chi utilizza
condizionatori rumorosi in condominio
E’
prevista una multa per chi disturba la quiete dei condòmini: lo ha stabilito la
Cassazione. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha
definitivamente condannato a pagare una multa di 300 euro, il proprietario di
un impianto di condizionamento d’aria particolarmente rumoroso che aveva
arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne, precisando che l’uso,
anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso, fa scattare la
multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più
condomini, essendo sufficiente che ”il rumore sia stato avvertito
fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa”. [Cassazione
34240/2005]
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Videosorveglianza
“privata”
E’
da ritenersi lecita l’installazione di una telecamera per videosorveglianza,
nel pianerottolo condominiale, che consenta esclusivamente al singolo
condòmino la diretta osservazione della sua porta di ingresso e dell’area
antistante la stessa. Non è invece ammissibile l’installazione di
apparecchiature che consentano di osservare indiscriminatamente le scale, gli
anditi ed i pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione
dell’altrui diritto alla riservatezza (Trib. civ. Milano, 6 aprile 1992).
Lo stesso principio è stato ribadito nel
provvedimento del Garante della privacy del 18 maggio 2006.
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