casa&condominio
..sentenza
in cassazione
Cassazione 17 luglio 2007, n. 15.913. I balconi aggettanti – e cioè i balconi che sporgono dalla
facciata del condominio – costituiscono prolungamento dell’appartamento dal
quale si protendono e sono pertanto di proprietà esclusiva. Conseguentemente,
non possono essere utilizzati – salvo il consenso del proprietario del piano
soprastante – per l’aggancio di tende da sole, piante
rampicanti, lampade
per illuminazione e quant’altro.
(Costituiscono
al contrario proprietà comune, le solette che dividono le terrazze a livello
non aggettanti, incassate cioè nell’edificio condominiale).
Balconi
aggettanti, la Cassazione conferma: si tratta di proprietà esclusiva.
Una condomina lamentava l’apposizione al di sotto della soletta
del proprio balcone di alcuni contatori per la contabilizzazione di consumo di
gas. Secondo la proprietaria dell’unità immobiliare si trattava d’un uso
illegittimo d’un bene di sua esclusiva proprietà. Secondo il condominio,
invece, quella parte del balcone era da considerarsi condominiale in quanto
funzionale al miglior godimento delle cose comuni e nella specifica fattispecie
della zona comune sottostante la medesima struttura. Particolarità della
vicenda: il balcone era posto al piano terra dell’edificio.
Corte di
Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011. "il balcone dell'attrice,
essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure
della sottostante proprietà condominiale, dovendo perciò escludersi che il bene
sia destinato al servizio o al godimento collettivo: qui e' appena il caso di
ricordare che la c.d. presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod.
civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati
rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini. Del tutto fuori luogo
e', altresì, il riferimento alla presunzione di cui all'art. 1125 cod. civ.,
atteso che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra
l'appartamento sovrastante e quello sottostante, ipotesi che evidentemente non
ricorre nella specie."
Ciò
significa che i balconi
"aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio,
costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e,
non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura
dell'edificio non
possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà
comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il
disposto dell'art. 1125 cod. civile.
Invece
per il rivestimento e la tinteggiatura
Cass.
28/11/92 - n. 12792 – Balconi. Il
rivestimento (intonaco) e gli elementi decorativi del fronte
o della parte sottostante della soletta dei balconi degli
appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei
condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in
tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere
esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di
proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo;
conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del
rivestimento o degli elementi decorativi predetti, l'azione di responsabilità
nei confronti del costruttore è legittimamente esperita dal condominio, ai
sensi dell'art. 1669 c.c., se il rivestimento o gli elementi decorativi abbiano
prevalente funzione estetica per l'intero edificio.
Nessun commento:
Posta un commento