martedì 8 maggio 2012

balconi di proprietà? quasi sempre

casa&condominio
..sentenza in cassazione
Cassazione 17 luglio 2007, n. 15.913. I balconi aggettanti – e cioè i balconi che sporgono dalla facciata del condominio – costituiscono prolungamento dell’appartamento dal quale si protendono e sono pertanto di proprietà esclusiva. Conseguentemente, non possono essere utilizzati – salvo il consenso del proprietario del piano soprastante – per l’aggancio di tende da sole, piante
rampicanti, lampade per illuminazione e quant’altro.
(Costituiscono al contrario proprietà comune, le solette che dividono le terrazze a livello non aggettanti, incassate cioè nell’edificio condominiale). 


Balconi aggettanti, la Cassazione conferma: si tratta di proprietà esclusiva.

Una condomina lamentava l’apposizione al di sotto della soletta del proprio balcone di alcuni contatori per la contabilizzazione di consumo di gas. Secondo la proprietaria dell’unità immobiliare si trattava d’un uso illegittimo d’un bene di sua esclusiva proprietà. Secondo il condominio, invece, quella parte del balcone era da considerarsi condominiale in quanto funzionale al miglior godimento delle cose comuni e nella specifica fattispecie della zona comune sottostante la medesima struttura. Particolarità della vicenda: il balcone era posto al piano terra dell’edificio.


Corte di Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011. "il balcone dell'attrice, essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure della sottostante proprietà condominiale, dovendo perciò escludersi che il bene sia destinato al servizio o al godimento collettivo: qui e' appena il caso di ricordare che la c.d. presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini. Del tutto fuori luogo e', altresì, il riferimento alla presunzione di cui all'art. 1125 cod. civ., atteso che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra l'appartamento sovrastante e quello sottostante, ipotesi che evidentemente non ricorre nella specie."

Ciò significa che i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 cod. civile.


Invece per il rivestimento e la tinteggiatura

Cass. 28/11/92 - n. 12792 – Balconi.   Il rivestimento (intonaco) e gli elementi decorativi del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti, l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore è legittimamente esperita dal condominio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., se il rivestimento o gli elementi decorativi abbiano prevalente funzione estetica per l'intero edificio.


Trib. civ. Milano, sez. VIII, 14 settembre 1992. La tinteggiatura dei sottobalconi non può qualificarsi come intervento su parti individuali dell'edificio condominiale; pertanto è legittimo l'addebito della spesa relativa all'intera collettività dei condomini.

Nessun commento:

Posta un commento