domenica 27 maggio 2012

assemblea condominio

casa&condominio
   L'art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita: L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.


AMMINISTRATORE
L’amministratore  di  un  condominio  è  per legge previsto per gli immobili composti da 4 appartamenti e più (Art. 1129 Cod. Civ., comma 1); cioè quando i condomini sono più di quattro.
Viene nominato dall’assemblea del condominio con la maggioranza del 50% dei condomini rappresentanti almeno 500 millesimi.
Nel caso di appartamento locato, la spesa per il compenso dell’amministratore (che è cosa diversa  dalle  spese  condominiali)  spetta, salvo patto contrario, al proprietario dell’appartamento.

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