casa&condominio
L'art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita: L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
L'art.1136 del codice civile sulla Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni recita: L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
AMMINISTRATORE
L’amministratore di
un condominio è per
legge previsto per gli immobili composti da 4 appartamenti e più (Art. 1129
Cod. Civ., comma 1); cioè quando i condomini sono più di quattro.
Viene nominato dall’assemblea del
condominio con la maggioranza del 50% dei condomini rappresentanti almeno 500
millesimi.
Nel caso di appartamento
locato, la spesa per il compenso dell’amministratore (che è cosa diversa dalle
spese condominiali) spetta, salvo
patto contrario, al proprietario dell’appartamento.
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